La diretta
mag 22

La Consulta e la provetta: no per le single. E tutela per i figli

Enrico Negrotti - da www.avvenire.it - giovedì 22 maggio 2025

Due sentenze di segno diverso. Ribadito il divieto di accedere alla procreazione assistita per le donne sole. Ma per i figli nati con Pma all’estero sì al riconoscimento di due madri

Due sentenze della Corte costituzionale intervengono su altrettante norme della legge 40/2004 sulla Procreazione medicalmente assistita (Pma). Da un lato con la sentenza 68/2025 la Consulta permette alle coppie di donne di ottenere per entrambe lo stato di madri del figlio nato in Italia ma concepito all’estero con tecniche di Pma; dall’altro con la sentenza 69/2025 non viene abolito il divieto alle donne singole di accedere alla Pma in Italia.

La prima sentenza interviene sull’articolo 8 della legge 40: «I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6». L’articolo 6 è quello che riguarda il consenso informato che la coppia deve prestare, consapevole dell’iter che la attende (comprese gli effetti collaterali sanitari e psicologici), dei costi, della irrevocabilità della volontà di generare figli dopo la fecondazione dell’ovulo.

La Consulta ha deciso che è fondata la questione sollevata dal tribunale di Lucca, stabilendo che è “costituzionalmente illegittimo” non prevedere che il figlio nato in Italia da una donna che ha fatto ricorso all’estero a tecniche di Pma (in osservanza delle norme ivi vigenti) ottenga lo stato di figlio anche dell’altra donna (”madre intenzionale”) che ha espresso il consenso al ricorso alla Pma e all’assunzionale di responsabilità genitoriale. La Corte costituzionale precisa che la questione non attiene alle condizioni per accedere alla Pma in Italia, che prevedono che le coppie siano di sesso diverso (articolo 5 della legge 40).

La Corte ha ritenuto che impedire al nato in Italia di ottenere fin dalla nascita lo stato di figlio riconosciuto anche dalla “madre intenzionale” «non garantisca il miglior interesse del minore e costituisca violazione» degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.

La seconda sentenza si riferisce al succitato articolo 5 della legge 40, verso il quale ha sollevato giudizio di legittimità costituzionale il tribunale di Firenze. La Corte ha stabilito che «nell’attuale assetto normativo, non consentire alla donna di accedere da sola alla Pma - riferisce il comunicato stampa della Consulta - rinviene tuttora una giustificazione nel principio di precauzione a tutela dei futuri nati. È, infatti, nel loro interesse che il legislatore ha ritenuto “di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, esclude la figura del padre”».

© Riproduzione riservata

Pagelines | Design